N. 46 del 2021
In conformità con le disposizioni pertinenti della Legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica popolare cinese, della Legge sul commercio estero della Repubblica popolare cinese e della Legge doganale della Repubblica popolare cinese, al fine di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali, e con l'approvazione del Consiglio di Stato, si decide di attuare il controllo delle esportazioni di perclorato di potassio (merce doganale n. Amministrazione Generale delle Dogane del Ministero del Commercio Estero e della Cooperazione Economica, Commissione Nazionale dell'Economia e del Commercio, 2002), le questioni rilevanti sono annunciate come segue:
1. Gli operatori che effettuano l'esportazione di perclorato di potassio devono registrarsi presso il Ministero del Commercio.Senza registrazione, nessuna unità o individuo può impegnarsi nell'esportazione di perclorato di potassio.Le relative condizioni di registrazione, materiali, procedure e altre questioni devono essere attuate in conformità con le "Misure per la gestione della registrazione di beni sensibili e operazioni di esportazione di tecnologia" (ordinanza n. 35 del Ministero del commercio estero e della cooperazione economica nel 2002 ).
2. Gli operatori dell'esportazione presentano domanda al Ministero del commercio tramite l'ufficio provinciale competente per il commercio, compilano il modulo di domanda per l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e presentano la seguente documentazione:
(1) Certificati di identità del legale rappresentante, del principale dirigente d'azienda e del referente del richiedente;
(2) una copia del contratto o dell'accordo;
(3) Certificazione dell'utente finale e dell'uso finale;
(4) Altri documenti che devono essere presentati dal Ministero del Commercio.
3. Il Ministero del commercio procede all'istruttoria dalla data di ricezione dei documenti della domanda di esportazione, o d'intesa con gli uffici competenti, e decide se concedere o meno la licenza nei termini di legge.
4. “Previo esame e approvazione, il Ministero del Commercio rilascia una licenza di esportazione per beni e tecnologie a duplice uso (di seguito denominata licenza di esportazione).”.
5. Le procedure per la richiesta e il rilascio delle licenze di esportazione, la gestione delle circostanze particolari e il periodo di conservazione di documenti e materiali sono attuate in conformità alle pertinenti disposizioni delle "Misure per la gestione delle licenze di importazione ed esportazione a duplice uso Oggetti e Tecnologie” (Ordinanza n. 29 dell'Amministrazione Generale delle Dogane del Ministero del Commercio, 2005).
6. "Un operatore di esportazione deve rilasciare una licenza di esportazione alla dogana, gestire le procedure doganali in conformità con le disposizioni della legge doganale della Repubblica popolare cinese e accettare la supervisione doganale.".La dogana gestisce le procedure di controllo e svincolo sulla base della licenza di esportazione rilasciata dal Ministero del Commercio.
7. “Se un operatore esportatore esporta senza licenza, al di fuori dell'ambito della licenza, o in altre situazioni illegali, il Ministero del commercio o le dogane e gli altri dipartimenti irrogano sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia; ”;Se si costituisce un reato, la responsabilità penale deve essere indagata a norma di legge.
8. Questo annuncio sarà implementato ufficialmente a partire dal 1° aprile 2022.
ministro del Commercio
sede doganale
29 dicembre 2021
Tempo di pubblicazione: 29 marzo 2023